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Procedure di gestione serbatoi interrati Comune di Milano

Aggiornamento: 17 feb 2021

Procedure di gestione serbatoi interrati e degli interventi ambientali inerenti alla loro dismissione – Comune di Milano


Il richiamo al quadro normativo di riferimento in tema di Serbatoi Interrati è illustrato nel Capitolo 3 delle Linee Guida sui Serbatoi interrati di ARPA Lombardia.


Un serbatoio inutilizzato deve essere preferibilmente dismesso con rimozione o, se questo non è possibile per situazioni locali (es. vicinanze a sotto servizi, vuoti strutturali, presenza di fondazioni, etc.), deve essere messo in sicurezza permanente al fine di garantire la tutela delle matrici ambientali e del sottosuolo. La mancata rimozione per le sopracitate motivazioni comporterà l’esecuzione di attività di auditing ambientale finalizzate a verificare lo stato di qualità ambientale del terreno.


In caso di emergenza o di riscontrata contaminazione del suolo e sottosuolo, vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente, secondo quanto previsto dall’art. 242 del D.lgs. 152/06, alla Provincia, al Comune e ad ARPA - eventuali situazioni di pericolo concreto, di perdita, di sversamento accidentale, di possibile o accertata contaminazione.


La dismissione di un serbatoio comporta tecnicamente l’esclusione definitiva del serbatoio dal ciclo produttivo/commerciale con la sua disconnessione fisica dalle linee di erogazione/alimentazione; in questa situazione il manufatto si configura come rifiuto e come tale deve essere gestito, bonificato, rimosso e smaltito, ivi comprese le sue pertinenze. Il proprietario ha l’obbligo della sua rimozione, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa sui rifiuti, nel caso di loro abbandono. Per altro nel caso di specie si tratta di rifiuti usualmente pericolosi, aggravando la potenzialità del rischio inquinamento e parimenti le pene sanzionatorie applicate.


Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 26 novembre 2014, all'art.10 indica gli adempimenti necessari per la "Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo”. Qualora sia necessaria la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali il proponente è tenuto ad eseguire una Indagine Ambientale Preliminare che deve essere sempre riferita alla destinazione d'uso effettiva dell'immobile e, nei casi di previsto cambio d'uso, anche a quella futura.


L'art. 10 comma 6 prevede che


"In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica alla rimozione".

Qualora all'esito delle indagini sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs. 152/06, "CSC") il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti per l'avvio del procedimento di bonifica, conformandosi ai disposti di cui al D.lgs. citato.

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